Decreto Lavoro: novità in materia di salute e sicurezza

Marco AbbonizioIl mondo della Formazione

Diverse modifiche implementate al Dlgs 81/2008 nel nuovo Decreto Lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale a inizio maggio 2023 dal Governo Meloni; vediamole insieme in questo approfondimento…

A inizio mese è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il Decreto Lavoro, con interventi importanti – come previsto – anche in materia di salute e sicurezza su luogo di lavoro: un argomento che rappresenta da sempre una vera e propria piaga per tutti i governi e che, tuttora, non riesce a trovare una reale soluzione (in questo articolo l’analisi Human Factory in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza sul lavoro).

L’obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente le regole di sicurezza sui luoghi di lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi già presenti nel Testo Unico Sicurezza.

Nel corso di quest’anno, il trend di denunce per infortuni sul lavoro è in aumento del 27%, con un aumento del 21% che riguarda addirittura i decessi; dati estremamente preoccupanti che hanno alzato ulteriormente la soglia di attenzione al riguardo, anche all’interno del nuovo D.L. n. 48/2023.

La prima interessante novità è legata alla nomina del medico: è stato infatti introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dal Documento di Valutazione dei Rischi, quindi non solo nei casi previsti dal relativo Dlgs 81/2008 all’art 29, ma in tutti i casi in cui vengano evidenziate eventuali situazioni che potrebbero portare danni al lavoratore.

Focus anche e soprattutto sul settore edile, quello che presenta il maggior numero di denunce, di violazione e, purtroppo, di decessi: proprio in questo settore, dove imprese a conduzione familiare e ditte individuali utilizzano spesso cantieri mobili e a noleggio, i componenti dell’impresa familiare e i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, hanno l’obbligo di: utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV .

Viene inoltre introdotto un doppio obbligo per il medico competente: in caso di nuova assunzione, infatti, questo viene chiamato a ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro; sempre il medico competente, in caso di impossibilità all’esercizio, è obbligato a comunicare formalmente la propria assenza e ad indicare un sostituto in caso di impedimento grave, specificando le ragioni.

Per quanto riguarda la formazione in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, nel Decreto Lavoro viene inserita la lettera b-bis all’articolo 37 comma 2 in materia di formazione dei lavoratori e RLS:

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.».

Cosa viene dunque previsto dal Decreto Lavoro in materia di formazione legata alla sicurezza?

Come annunciato anche nei mesi scorsi, già dal Governo Draghi, si prevede un inasprimento dei controlli e delle sanzioni a questo riguardo. Le sanzioni e i controlli riguarderanno:

  • il monitoraggio del corretto svolgimento delle attività formative in ambito salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
  • il rispetto delle norme da parte degli enti formativi che erogano la formazione e da parte dei fruitori;
  • il contrasto allo svolgimento di attività formative non regolari con rilascio di attestati fittizi.

Quello della formazione sulla sicurezza è un obbligo per le aziende e un diritto per i lavoratori: due fattori che diventano fondamentali in un momento di criticità senza precedenti.

Così come la formazione, anche il controllo sulle attrezzature (altra causa dei numeri drammatici della sicurezza sul lavoro in Italia) ha un’importanza apicale: con il Decreto Lavoro si va ad alleggerire la ASL dalle verifiche a questo riguardo, che spesso non venivano compiute a cause dell’enorme numero di richieste. Sarà il datore di lavoro ad incaricare soggetti privati che svolgeranno questo compito – previa comunque verifica dell’idoneità da parte della ASL.

Sempre a proposito delle attrezzature, il sistema del noleggio, che è andato sempre più sviluppandosi nel corso degli ultimi anni, viene anch’esso sottoposto a controlli più stringenti e una maggiore responsabilità proprio a carico del noleggiatore delle stesse.

A partire da questo momento, infatti, il noleggiatore dovrà accertarsi che gli utilizzatori delle attrezzature abbiano titoli formativi, addestrativi e abilitativi idonei al lavoro con l’attrezzo in oggetto.

Questa modifica va a colmare un vuoto normativo per ciò che riguarda l’utilizzo da parte del datore di lavoro di un macchinario. Infatti, fino ad adesso non si era previsto un obbligo di formazione, presente invece per i dipendenti.

Anche qui, in caso di violazione della norma, sono previste una serie di sanzioni con un inasprimento rispetto al passato.

Come abbiamo visto sono diverse, dunque, le modifiche in termini di salute e sicurezza sul luogo di lavoro che prendono piede con l’avvento del Decreto Lavoro: un sistema complesso che va a dar man forte a quella che viene considerata a tutti gli effetti come una vera e propria piaga nel nostro Paese.

Effettuare una scelta affidabile in questo ambito diventa dunque ancor più importante per le aziende di ogni dimensione.

Come possiamo esserti d’aiuto?

Human Factory è Ente di Formazione accreditato alla Regione Abruzzo, e con i consulenti presenti all’interno dello staff riesce a garantire una serie di servizi trasversali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

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